mercoledì 28 maggio 2008

Aggiornamento Normative



Sono entrate in vigore il 27 maggio 2008 le nuove norme contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti.

In pratica sono state inasprite le sanzioni ed è stato reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi a controllo,
fino a ieri punito con una semplice, ancorché onerosa (2500 euro), sanzione amministrativa.

Da oggi, invece, chi rifiuterà l'etilometro verrà giudicato dal tribunale competente per territorio nella persona del giudice monocratico.

1) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l'ammenda è
compresa tra 500 e 2 mila euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi.

2) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda
è compresa tra 800 e 3200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto
l' arresto fino a 6 mesi (era 3 mesi).

3) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l'arresto da tre mesi a un anno (era fino a sei mesi).

Inoltre, altra novità, 'con la sentenza di condanna a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

In quest'ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, dal momento dell'accertamento del reato, l' organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni.

Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore'.

'La stessa procedura - prosegue il decreto - si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis', cioè nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.

Nel caso in cui si circoli durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio è prevista una sanzione di 680 euro.

Confermata la revoca della patente di guida se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.

Attenzione: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene, nei tre casi sopra previsti, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Infine, torna a essere un reato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato lo scorso anno dal cosiddetto 'decreto Bianchi'.

Le pene sono le stesse previste al punto 3: ammenda compresa tra 1500 e 6000 euro e arresto da tre mesi a un anno.

La condanna comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stato commesso il reato per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Attenzione: se il reato di rifiuto di accertamento è commesso dopo una condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti la patente è automaticamente revocata.

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Drinks, no drinks, drinks, no drinks, that is the problem!
Sebas

1 commento:

Luca ha detto...

barcollo ma non mollo!!!